Il nostro team di certificatori professionisti abilitati provvede ad eseguire una preventiva diagnosi energetica dell'abitazione, analizza le caratteristiche termoigrometriche, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito il Certificatore compila il documento e rilascia il certificato energetico che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. L' APE va conservato con il libretto della caldaia e va consegnato al nuovo proprietario o al locatario.
Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica sono contenute nell’Allegato A del DM 26/06/2009 (suddivise a loro volta in 7 allegati)
Per quelle Regioni o Province autonome che hanno una loro legislazione la procedura di certificazione energetica in vigore è quella locale; le eventuali differenze con la regolamentazione nazionale dovranno avvicinarsi gradualmente a quelle presenti nel decreto DM 26/06/2009.
Elementi essenziali riportati nell’art. 4 del decreto.
A.l’attestato di certificazione dovrà contenere l’efficienza energetica dell’edificio, i valori a norma di legge, di riferimento e le classi prestazionali nonché suggerimenti per interventi migliorativi economicamente convenienti;
B.si dovrà tenere conto delle norme tecniche vigenti;
C.presentare metodologie di calcolo anche semplificate finalizzate a minimizzare gli oneri a carico dell’utente, che tengano conto delle norme di riferimento
D.i requisiti professionali e i criteri di qualificazione e indipendenza dei soggetti certificatori;
E.la validità temporale
F.l’aggiornamento obbligatorio dell’attestato di certificazione energetica.
L’articolo 6 definisce la validità dell’attestato di certificazione in 10 anni purché siano rispettate tutte le prescrizioni normative vigenti e le operazioni di controllo di efficienza energetica, compresi i controlli sull’impianto di climatizzazione.
In caso di mancato rispetto di tali disposizioni l’attestato perde efficacia il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui e prevista la prima scadenza non rispettata.
I libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all’attestato di certificazione energetica.
L’attestato deve essere aggiornato:
1- nel caso di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
2- nel caso di installazione di impianti con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai precedenti;
3- nel caso di interventi di ristrutturazione impiantistica, sostituzione di componenti o apparecchi che riducano la prestazione energetica dell’edificio;
4- facoltativo in tutti gli altri casi.
Il D.lgs n. 28 del 2011 (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), è entrato in vigore lo scorso 29 marzo ed ha recepito la direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili. A livello nazionale, il Dlgs 28/2011 ha disposto che dal 29 marzo 2011, nel contratto di compravendita e locazione di edifici o di immobili, deve essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il locatario confermano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'edificio (articolo 13).
La Regione Umbria ha stabilito che:
• l'acquirente o il locatario devono essere informati delle caratteristiche energetiche dell’immobile e i relativi costi di gestione
• in caso di compravendita l’acquirente deve avere una copia
dell’attestato di prestazione energetica del fabbricato o, in alternativa, una
copia dell’autodichiarazione prevista dalle Linee guida
• nel caso di contratti di locazione, la documentazione circa la certificazione energetica deve essere fornita al conduttore solo nel caso in cui l’immobile ne sia già dotato.
Lo Studio Tecnico Longetti vi offre: